Sotto l’azzurro fitto
del cielo
qualche uccello di mare se ne va

né sosta mai
perché tutte le immagini portano scritto

“più in là!”




.

"Io dichiaro la mia indipendenza. Io reclamo il mio diritto a scegliere tra tutti gli strumenti che l'universo offre e non permetterò che si dica che alcuni di questi strumenti sono logori solo perché sono già stati usati"

Gilbert Keith Chesterton



15 giugno 2011

Farsi infinocchiare. Lo state facendo giusto.

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 2462

Art. 1.
(Finalità)
    1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità di cui all’articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, e successive modificazioni, e della normativa comunitaria, le modalità di governo della risorsa idrica per i diversi usi, le modalità di regolazione e di gestione del servizio idrico integrato e le modalità di sviluppo delle dotazioni infrastrutturali idriche.

[...]

Art. 9.
(Affidamento e revoca della gestione)
    1. L’Assemblea d’ambito, nel rispetto del principio di unitarietà, efficienza, efficacia ed economicità affida la gestione del servizio idrico integrato secondo le disposizioni in materia di servizi pubblici locali. L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
        a) a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
        b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera c), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, l’apporto al capitale sociale, l’attribuzione di specifici compiti operativi e un piano di gestione pluriennale del servizio, comprensivo di impegni monitorabili e sanzionabili in materia di investimenti, manutenzioni, evoluzione tariffaria e indici di qualità connessi alla gestione del servizio; in tal caso, il successivo riaffidamento della gestione è comunque effettuato attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, a cui la società mista pubblica e privata è ammessa a partecipare, nel rispetto dei princìpi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici;
        c) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei princìpi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Art. 10.
(Tariffa del servizio idrico integrato)
    1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.
    2. L’Autorità, di concerto con le Regioni, con apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la metodologia per la determinazione della tariffa per usi civili e industriali nonché le modalità per la revisione periodica, tenendo conto:
        a) della qualità del servizio idrico fornito, dell’uso razionale della risorsa, con penalizzazione per gli usi impropri e gli sprechi;
        b) del costo delle opere e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
        c) dei costi di gestione delle opere e degli impianti;
        d) dei contributi ai costi di gestione delle aree di salvaguardia, ai costi necessari a garantire la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici, la tutela dei corpi idrici, in particolare nei territori montani;
        e) della remunerazione dell’attività industriale, secondo i criteri stabiliti dall’Autorità;
        f) della quota della tariffa da destinare agli investimenti e della quota della tariffa da versare nel fondo di cui all’articolo 15.
    3. La tariffa deve incentivare il risparmio idrico e l’uso efficiente della risorsa.

(ovvero la tariffa deve aumentare, cosi' chi e' virtuoso nel risparmio e nell'uso efficiente ci guadagna, mentre chi ne fa un pessimo uso spende di piu', ed e' incentivato ad adottare misure di risparmio. Questa e' la mia interpretazione, sfido voi a trovarne un'altra. Da apprezzare la perifrasi e lo stile politicamente corretto che hanno usato, ancora una volta, per infinocchiare i cittadini, cioe' noi.)

Fonte

Tipico del governo(sono loro che la vogliono privatizzare la nostra acqua).
Se ne fotte delle decisioni del popolo.
Entra da una parte, ed esce dall'altra, il nostro volere. Si abroga una legge ed eccone pronta un'altra che dice esattamente le stesse cose.
Clamoroso.


Volete proprio sapere chi sono quelle cacche che hanno proposto una legge che va contro le nostre decisioni, e piu' in generale contro quello che PD e IdV giustamente sostengono da mesi?

Eccole qui le cacche --->  CLICCA QUA


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